Il nostro impianto di riscaldamento per essere efficiente e consumare poco deve essere
ben tenuto e perfettamente regolato: spesso, purtroppo, le nostre caldaie sfruttano poco o
male l’energia contenuta nel combustibile. Per questo motivo il D.P.R. n° 412 del 26-08-93 ed il D.lgs n° 192 del 19-08-2005 hanno reso obbligatori i controlli sull’efficienza degli impianti termici.
Su tutti gli impianti, sia centralizzati che autonomi, dobbiamo far effettuare almeno una
manutenzione all’anno, secondo regole ben precise. La manutenzione deve essere effettuata
da tecnici specializzati che riportano i risultati dei controlli effettuati su un “libretto” (“libretto di centrale” o “libretto di impianto”) che
ogni apparato termico deve avere: si tratta, sostanzialmente, di una “carta d’identità” del generatore.
La manutenzione obbligatoria prevede:
- il controllo della temperatura ed analisi dei fumi che fuoriescono dal camino: una
temperatura dei fumi troppo levata indica la probabile presenza di incrostazioni
all’interno del generatore che si traducono in un minor rendimento dell’impianto. Per impianti a combustibile gassoso sotto i 35 kW di potenza la “prova fumi” è biennale invece, in tutti gli altri casi, tale prova è annuale.
- la pulizia della caldaia: anche un piccolo spessore di fuliggine nei canali che portano il fumo causa una sensibile riduzione del rendimento dell’impianto.
- la regolazione della combustione del bruciatore: un bruciatore mal regolato oppure non perfettamente adeguato alla caldaia è causa di notevole spreco di energia. Inoltre, parte del combustibile non viene totalmente bruciata, con la conseguenza che parte delle particelle incombuste si depositano sulle superfici interne della caldaia e del camino altre, invece, fuoriescono dal camino inquinando l’ambiente circostante.
- la sostituzione del generatore di calore: operazione obbligatoria se dagli accertamenti effettuati durante le operazioni di manutenzione si riscontra che non è possibile migliorare il rendimento della caldaia per adeguarlo ai valori minimi imposti dalla Legge. Nel caso di caldaie molto vecchie (15 anni circa) è obbligatoria una diagnosi energetica effettuata da parte di personale qualificato e, generalmente, è conveniente sostituire la caldaia con una ad alta efficienza.
Secondo la Legge, in ambito condominiale l’Amministratore è il solo responsabile della conduzione, del controllo e
della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato, mentre il proprietario
o l’occupante lo sono per gli impianti autonomi (analoga situazione per gli ambiti non condominiali): entrambi hanno l’obbligo di affidare gli
eventuali interventi di manutenzione straordinaria ad una ditta specializzata che possieda i
requisiti previsti e può delegare alla stessa ditta tutte le sua responsabilità nominandola
“terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”. Tra i
compiti del “terzo responsabile”, oltre alle operazioni di manutenzione che vanno registrate
sul “libretto di centrale”
(“libretto di impianto” per gli impianti più piccoli), vi è il rispetto del periodo annuale di
accensione, l’osservanza dell’orario prescelto nei limiti imposti dalla Legge, il mantenimento
della temperatura ambiente entro i 20°C e il rispetto delle norme di sicurezza.
Alcuni consigli:
affidate i lavori di ristrutturazione dell’impianto ad un installatore in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge n. 46/90. Assicuratevi che l’installatore abbia depositato al Comune la
relazione tecnica (“Relazione tecnica ex Legge 10/91”) e, se richiesto, il progetto di impianto prima di iniziare i lavori: alla fine degli stessi, fatevi rilasciare la
dichiarazione di conformità (questo anche nel caso si tratti di eliminare l’impianto
centralizzato per realizzare impianti autonomi).
Articoli precedenti:
- Il Risparmio energetico: l’isolamento
- Il Risparmio energetico: il problema dell’aria fredda
Fonte: ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Link: http://www.enea.it
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